You are here: University of Vienna PHAIDRA Detail o:429809
Title
Ehen vor Gericht (1776–1793). Ehe­strei­tig­kei­ten vor dem Wie­ner Erz­bi­schöf­li­chen Kon­sis­to­rium und dem Magis­trat der Stadt Wien
Language
German
Description (it)
L’articolo prende le mosse da due cause di separazione degli anni ottanta del Settecento, che pervennero a un esito diverso, nonostante le motivazioni addotte dalle ricorrenti per chiedere la separazione da tavola e letto fossero simili. Ciò che era cambiato fra l’una e l’altra era il contesto giuridico: mentre sull’istanza di separazione avanzata da Maria Anna Manni fu chiamato a pronunciarsi nel 1782 il Concistoro arcivescovile di Vienna, quella presentata da Theresia Auerin nel dicembre 1783 fu invece giudicata dal Magistrat della città di Vienna, un’autorità civile, che in virtù della patente matrimoniale di Giuseppe II era dal 1° novembre 1783 l’autorità deputata a dirimere le controversie matrimoniali fra gli abitanti della città di Vienna. I presupposti giuridici per una separazione da tavola e letto vengono ricostruiti nella seconda parte. La patente matrimoniale di Giuseppe II, pur avendo sottratto alla Chiesa la giurisdizione nelle cause matrimoniali, non mise in questione il dogma cattolico dell’inscindibilità del vincolo coniugale. Rimase valido il principio secondo cui al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi cattolici si impegnavano a vivere insieme. Anziché concedere anche alle coppie cattoliche la possibilità di rescindere il vincolo coniugale, la patente matrimoniale riprese dal diritto canonico l’istituto della separazione da tavola e letto. Una novità stava invece nel fatto che i tribunali civili autorizzavano separazioni senza limiti di tempo. Mentre il Concistoro nella maggior parte dei casi vincolava una decisione favorevole in una causa di separazione a un dato arco temporale, al termine del quale i coniugi dovevano nuovamente preoccuparsi di ottenere un prolungamento del periodo di separazione loro concesso, le separazioni da tavola e letto autorizzate dai tribunali civili erano a tempo illimitato. Inoltre, in antitesi alla prassi procedurale seguita dai Concistori, i tribunali civili ammettevano soltanto separazioni consensuali. Il fatto che, ai sensi della patente matrimoniale, i coniugi dovessero dichiararsi d’accordo sulla separazione e le sue conseguenze e che non stesse dunque più al giudice decidere se esistevano validi motivi per una separazione da tavola e letto, rispondeva sì a ideali illuminati, ma finiva di fatto col non tenere conto della realtà esistenziale di tante coppie in rotta. In capo a tre anni fu necessario riformare il diritto matrimoniale civile e tornare a tollerare le separazioni non consensuali. La terza parte verte sulla prassi giudiziaria nei procedimenti di separazione. L’indagine prende in esame gli ultimi otto anni dell’operato del Concistoro arcivescovile di Vienna e i primi dieci di quello del Magistrat della capitale austriaca. L’analisi quantitativa e qualitativa evidenzia che, oltre a ridurre i procedimenti di separazione, le modifiche giuridiche comportarono soprattutto un mutamento della funzione svolta dai tribunali. Il ricorso al tribunale ecclesiastico era usato soprattutto dalle donne anche per negoziare le condizioni della convivenza coniugale. Perfino quando il Concistoro, invece che concedere la separazione da tavola e letto, condannava i coniugi a una “coabitazione pacifica”, il giudizio non poteva prescindere da direttive impartite al coniuge sotto accusa. A costui – nella stragrande maggioranza dei casi il marito – erano vietati l’esercizio della violenza fisica, l’eccessivo consumo di alcol o i “riprovevoli e sospetti rapporti” con altre donne. Le violazioni a tali norme di condotta accrescevano le probabilità della moglie di ottenere una separazione da tavola e letto nonostante l’opposizione del marito. I tribunali civili cessarono di svolgere questa funzione. Venuto meno l’obbligo della consensualità nell’ottobre 1786, la parte accusatrice poteva ottenere una separazione dal coniuge solo qualora avesse dimostrato che il rifiuto da lui opposto alla sua richiesta era dettato da “malvagità intenzionale”. Nel complesso si è potuto constatare che le modifiche giuridiche introdotte dalla patente matrimoniale rafforzarono tendenzialmente la posizione del coniuge che si opponeva a una separazione da tavola e letto. Ciò ebbe implicazioni di genere, dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi erano le donne a voler vivere separate dai loro mariti.
Keywords (de)
Ehesachen, Eherecht, Geschlecht, Geschlechtergeschichte, Scheidung, Trennung, Geschichte, Kirchengericht, Wien, Magistrat, Josephininismus
Author of the digital object
Andrea  Griesebner
Georg  Tschannett
01.01.2011
Format
application/pdf
Size
1.9 MB
Licence Selected
CC BY-NC-SA 3.0 AT
Type of publication
Article
Date of approbation period
2011
Organization Association
Faculty of Historical and Cultural Studies > Department of History
Name of Publication (de)
Geschichte und Region/Storia e regione
Name of Publication (it)
Geschichte und Region/Storia e regione
Volume
20
Number
2
From Page
40
To Page
72
Publication Date
2011
Content
Details
Object type
PDFDocument
Format
application/pdf
Created
30.03.2016 06:55:47
Metadata